AGENTI CANCEROGENI OLI MOTORE E FUMI DI SCARICO DI MOTORI DIESEL
FONTE NORMATIVA
- Direttiva (UE) 2019/130 (R) Recepite con D.I. 11/02/2021
- Direttiva (UE) 2019/983 (R) Recepite con D.I. 11/02/2021
- Direttiva (UE) 2022/431 (-) da recepire entro il 05.04.2024
Le direttive introducono nuove sostanze cancerogene e processi che espongono i lavoratori ad agenti cancerogeni (inserite rispettivamente nell’Allegato XLIII e XLII di cui al Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del Titolo IX Sostanze pericolose del D.Lgs. 81/2008)
CONTENUTO GENERALE
Oli minerali usati
Gli IPA (Idrocarburi policiclici aromatici) e/o la dietanolammina (NNitrosodietanolammina), presenti negli oli sono classificate come sostanze cancerogene per l’uomo ed è possibile l’esposizione per via cutanea (attraverso la pelle). L’eventuale presenza di IPA e di dietanolammina (DEA) si potrebbe ricavare da quanto dichiarato nelle schede di sicurezza nell’olio in origine, ma sicuramente è riscontrata dopo l’uso in quanto la composizione dell’olio cambia a causa delle alte temperature e delle sollecitazioni meccaniche. Questo provoca un accumulo di benzina o diesel, acqua, metalli, ossidi metallici e prodotti della combustione, inclusi gli IPA. Quindi anche oli che non presentano IPA originariamente nella loro composizione possono generarli a seguito della combustione.
Gas di scarico motori Diesel
Gli scarichi dei motori diesel sono una miscela complessa di componenti gassosi e particolato, contenenti sostanze cancerogene come idrocarburi policiclici aromatici (IPA), benzene, 1,3-butadiene, formaldeide, ossido di etilene e metalli. L’esposizione a questa miscela per via aerea (inalatoria) è classificata come attività cancerogena per l’uomo. La composizione e la quantità delle emissioni prodotte da un motore dipendono principalmente da fattori quali tipo e condizioni del motore stesso, composizione del combustibile e additivi per carburante, condizioni operative e presenza di dispositivi antinquinamento. L’esposizione ai gas non avviene solo all’interno dei luoghi di lavoro ma anche nelle aree esterne.
POSSIBILI ATTIVITÀ SOGGETTE
- Di seguito un elenco non esaustivo di possibili attività soggette:
Officine metalmeccaniche - Officine per mezzi in genere
- Elettrauti e carrozzerie
- Aziende in cui sono utilizzati carrelli elevatori o altri mezzi di sollevamento a diesel
- Parcheggiatori
- Aziende di smaltimento e lavorazione di rifiuti
- Benzinai
- Trasporti (per es. lavoratori ferroviari, stradali, conducenti professionisti, logistiche)
- Operatori ecologici che operano in strada
- Asfaltature e scavi stradali
- Controllo del traffico;
- Lavori in miniera;
- Abbattimento di alberi
- Lavoratori portuali
- Addetti alla movimentazione di macchinari pesanti
- Aziende agricole
ADEMPIMENTI NECESSARI
Nelle aziende in cui si svolgono le attività sopra indicate, i Datori di Lavoro devono provvedere immediatamente ad effettuare:
- Indagini ambientali indoor per la verifica delle concentrazioni delle sostanze cancerogene sopra indicate;
- valutare il rischio da esposizione ad agenti chimici (solo in caso di utilizzo di oli minerali) recuperando le relative schede di sicurezza SDS degli oli;
- valutare il rischio da esposizione ad agenti cancerogeni;
- istituire il registro degli esposti agli agenti cancerogeni sul sito INAIL;
- attivare la sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente;
- effettuare specifica formazione agli addetti esposti;
- fornire istruzioni operative per l’esecuzione in sicurezza dei lavori che comportano l’esposizione agli agenti cancerogeni;
- organizzare specifico addestramento all’uso dei DPI obbligatori (3^ categoria).
SANZIONI
Le sanzioni previste possono essere molteplici in quanto i provvedimenti necessari sono diversi.
Si riportano le principali:
- mancata valutazione del rischio:
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro e/o con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro - mancata introduzione delle misure di prevenzione e protezione:
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 e/o con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro e/o con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31
Si ricorda inoltre che oltre alle sanzioni previste dal Dlgs 81/08 va tenuta in considerazione l’eventuale responsabilità civile e penale in caso di malattie professionali per i lavoratori esposti che in caso di patologie tumorali posso essere molto rilevanti.
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