PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI

FONTE NORMATIVA

Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (GU n.52 del 02.03.2024).
Entrata in vigore: 02.03.2024

SOGGETTI COINVOLTI

Dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della patente a crediti. Quindi non solo le imprese edili ma tutte le aziende che operano all’interno dei cantieri.

ESONERO PATENTE A CREDITI

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
www.attestazionesoa.it/qualificazione-soa/

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese che effettuano mere forniture, prestazioni di natura intellettuale. Le imprese straniere UE e ExtraUE dovranno essere in possesso di un documento equivalente riconosciuto dalla legge italiana.

REQUISITI RILASCIO PATENTE

La patente è rilasciata, in formato digitale dell’ispettorato nazionale del lavoro INL competente. È rilasciata se si dimostra di ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI (la dimostrazione del possesso dei requisiti avverrà mediante autocertificazione):

PUNTEGGIO PATENTE

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta (30) crediti.
Una dotazione inferiore a quindici (15) crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

DECURTAZIONE E REINTEGRO DEI CREDITI

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei responsabili delle violazioni indicate.
Si riporta di seguito l’Allegato I-bis con l’elenco delle violazioni e la relativa decurtazione.
Si è in attesa di Decreto del Ministero del Lavoro per conoscere le modalità per reintegrare i crediti persi a seguito degli accertamenti delle valutazioni.

SANZIONI E CONTROLLI

L’attività in cantieri da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici (15) crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro. I controlli sono affidati ai funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL entro il 1° ottobre 2025 verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori

VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Si introduce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.

SERVIZIO OFFERTO

ASA – MICROLAB offrono il servizio di consulenza per tutte le imprese per la verifica del possesso dei requisiti utili per richiedere la patente. Esecuzione di tutte le pratiche e le formazioni necessarie per avere i requisiti minimi per ottenere la patente. Assistenza per la richiesta all’INL competente. Effettuazione dei lavori necessari per il reintegro dei punti persi.